Istituzione dei Nuclei di Valutazione
I "Nuclei di Valutazione di Ateneo" sono stati istituiti, in particolare, con l'art. 1 della legge citata, in cui, tra l'altro, si attribuiscono a tali organi le funzioni di "valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa".
Sempre secondo l'art. 1 della Legge n. 370, i Nuclei di Valutazione sono composti da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico: le Università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.








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