ISCRIZIONI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO
Si avvisano i candidati che i corsi universitari di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità possono essere attivati solo previa autorizzazione dal MUR che determina, altresì, per ogni ciclo il numero dei posti disponibili, i criteri di accesso, nonché la tipologia di candidati che possono iscriversi come soprannumerari.
Allo stesso modo il MUR con il DM 549/2024 ha definito la quota di riserva e la tipologia di selezione dei candidati che rientrano nella stessa precisando, all’art. 1 c.1 quale anno accademico di riferimento il corrente anno 2023-2024.
È evidente che i suddetti criteri valgono per il corrente IX ciclo e che l’Ateneo, per eventuali futuri cicli, applicherà, per l’accesso e l’iscrizione ai corsi, i criteri che saranno definiti dal Ministero anche per quanto concerne le tipologie di candidati che potranno iscriversi come soprannumerari.
Pertanto, alla luce della normativa vigente, eventuali richieste di “congelamento”, al fine di poter seguire il corso in un prossimo eventuale Ciclo, possono essere accolte solo nel caso in cui eventuale e relativo DM lo contemplasse esplicitamente. In difetto di previsione di norma, il candidato perderà la possibilità di potersi iscrivere nei prossimi anni accademici.
Si avvisano i candidati che, in considerazione del fatto che le domande di ammissione dei soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, eccedono la quota di riserva del 35% dei posti autorizzati, si procederà con la selezione di cui all'art.3 del bando (riportata in calce al presente avviso).
Con apposito avviso che sarà pubblicato nella sezione riservisti (sul sito istituzionale a partire dalla pagina dedicata: https://www.unicas.it/sostegno-ix-ciclo/, nelle sezioni previste per ogni ordine e grado di scuola) saranno rese note le modalità e i termini per l’inserimento dei titoli valutabili.
I candidati che non rientreranno nei posti previsti dalla riserva del 35% accederanno direttamente alla prova scritta prevista dalla selezione.
Quota riservata 35%
Ai sensi del D.I. 549 del 29 marzo 2024 è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili per ogni ordine di scuola, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.Lgs.13 aprile 2017, n. 59.
Possono accedere coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento (di cui all’art. 3 del presente bando).
I cinque anni scolastici di riferimento sono quelli compresi tra il 2019-2020 e il 2023-2024.
Qualora le domande di ammissione dei soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 eccedano la quota di riserva del 35% dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata in base ai titoli individuati nell’allegato A del D.I. 549 del 29 marzo 2024 e di seguito riportati che dovranno essere inseriti dai candidati nei termini e con le modalità che verranno indicate sul sito istituzionale di Ateneo UNICAS, nelle sezioni dedicate per ogni ordine e grado di scuola, a partire dalla pagina dedicata: https://www.unicas.it/sostegno-ix-ciclo/
Titoli | Punteggio |
Votazione conseguita nel titolo di accesso allo specifico ordine oppure, per gli ITP, votazione conseguita nel diploma di scuola superiore. Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. |
Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode. |
Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso Massimo 5 punti complessivi |
Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo. Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo. |
Master universitari e accademici di secondo livello Massimo 2 punti complessivi |
1 punto per ciascun master |
Diploma di specializzazione Massimo 4 punti complessivi |
2 punti per ciascun diploma di specializzazione |
Dottorato di ricerca Massimo 6 punti complessivi |
3 punti per ciascun titolo di dottorato |
Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto. Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi |
Livello C1 punti 0,5 Livello C2 punti 1 |
Servizio di insegnamento su posto di sostegno, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. |
3 punti per ciascun anno di servizio su altro grado 6 punti per ciascun anno di servizio prestato nello specifico grado |
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno sullo specifico grado. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
I candidati che non rientreranno nei posti previsti dalla riserva del 35% accederanno direttamente alla prova scritta di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2011.
I candidati di cui alla quota riservata concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell'Ateneo in cui hanno presentato istanza.
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