Nulla Osta per attività di ricerca

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO
DEL MODELLO FR- Richiesta NULLA OSTA per ricerca scientifica
(ex art.27 ter del D.lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni)
(procedimento riservato all’Amministrazione)

 

Art. 27ter - Ingresso e soggiorno per ricerca1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote [annualmente stabilite], è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.

 

Informazioni generali

La richiesta di Nulla Osta per ricerca scientifica (ex art.27 ter del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.) – Modello FR – si formula nei seguenti casi:

  • Lavoro autonomo;
  • Lavoro subordinato;
  • Borsa di addestramento alla ricerca - Assegni di ricerca - Borsa di studio post dottorato

L’istanza di Nulla Osta è ammessa solo con una Convenzione d’accoglienza di durata superiore a 3 mesi.

Preliminarmente occorre chiedere al ricercatore straniero di inviare per mail una copia del passaporto e un Certificato, in lingua italiana o inglese, rilasciato dall’Ateneo ove ha conseguito il Titolo di studio, con indicazione del Titolo di Studio e della data di rilascio dello stesso.

Tali dati saranno necessari per la compilazione della Convenzione d’accoglienza, scaricabile dal sito del Cineca https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/convenzionediaccoglienza.pdf (il modello su carta intestata UNICAS è disponibile presso l'International Welcome Service). La Convenzione di accoglienza stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del Ricercatore, prevede l’impegno a sostenere le spese per il viaggio di ritorno forzato del Ricercatore nel Paese di provenienza e a suggerire l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. La Convenzione contiene, altresì, le indicazioni sul titolo dell’attività di ricerca e sulla durata stimata, l’impegno del Ricercatore a completare l’attività di ricerca, le informazioni sulla mobilità del ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se già nota al momento della stipula della convenzione. La Convenzione contiene l’impegno a porre a disposizione del Ricercatore risorse mensili di importo almeno doppio dell’assegno sociale dell’anno in corso e l’indicazione della tipologia giuridica del contratto stipulato con il Ricercatore, ma non il trattamento fiscale (per esempio nel caso di co.co.co. si tratta di contratto di lavoro autonomo anche se il regime fiscale è assimilato al lavoro dipendente). L’Assegno di Ricerca va inquadrato come "borsa di addestramento alla ricerca".

Una volta raccolta la documentazione necessaria, l'International Welcome Service procede a compilare online la domanda di Nulla Osta per ricerca scientifica nel portale ALI del Ministero degli Interni. Per l’accesso all’area riservata del sistema informatico SUI (Sportello Unico Immigrazione) del Ministero è necessario utilizzare lo SPID del rappresentante legale o del soggetto da lui delegato.

 

Responsabile della procedura in ateneo è laura.morone@unicas.it