Fonti normative: art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.
Riguarda gli atti, documenti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione. L’accesso civico disciplinato, prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non necessita di alcuna limitazione e la legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata. Nell’ipotesi di mancata pubblicazione dell’atto, del documento o di altra informazione, l’Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione, sul sito, del dato richiesto e, contestualmente, dovrà trasmetterlo al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento per la visione. L’accesso civico può essere richiesto solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria da parte dell’amministrazione. Non è necessaria la domanda motivata si basi su un interesse qualificato, e, quindi, non è sottoposto a limitazione alcuna ed è completamente gratuito.
Documentazione: