Accesso generalizzato - F.O.I.A.

Fonti normative: art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.

L’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, cioè quelli per i quali non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione. Può essere presentato da chiunque. Infatti, non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva. Possono essere richiesti documenti, dati ed informazioni in possesso dall’amministrazione, ma non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.

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